Patente nautica

Per conseguire la patente nautica la nostra autoscuola si occupa di istruire l’istanza d’esame presso gli uffici UMC (Motorizzazione Civile) e gli Uffici Marittimi periferici (Guardia Costiera).
Presso la nostra autoscuola otterrai una preparazione adeguata con il minimo sforzo.

È importante sapere che per fare l’esame e conseguire la patente nautica devi presentare cinque guide certificate da un’ora ciascuna sia con barche a motore sia con barche a vela.

Come funziona

Il codice della nautica prevede tre categorie di patenti nautiche:

a) Categoria A: comando e condotta di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua;
b) Categoria B: comando di navi da diporto;
c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d’acqua.

Categoria A
Patente per il comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
Per imbarcazione da diporto si intendono imbarcazioni e natanti aventi una lunghezza fino a 24 metri.
Le patenti della categoria A si dividono in:

  • patenti nautiche entro dodici miglia dalla costa
  • patenti nautiche senza alcun limite dalla costa.

Queste patenti abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a vela con propulsione mista.

A richiesta dell’interessato queste patenti possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore.

La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:

  • per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa
  • per la navigazione su moto d’acqua e per lo sci nautico
  • per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa quando è installato un motore:
    • con cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi
    • con cilindrata superiore a  1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo  o se a iniezione diretta
    • con cilindrata superiore a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo
    • con cilindrata superiore a 2.000 cc se a ciclo diesel
    • con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.

Per sapere se vi è obbligo di patente nautica, la potenza del motore di riferimento è quella massima di esercizio.
Riepilogando, quando l’imbarcazione ha un motore con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv, è sempre obbligatoria la patente nautica, anche se si naviga sottocosta.

Categoria B
Patente per il comando delle navi da diporto
La patente per navi da diporto abilita al comando delle unità destinate alla navigazione da diporto
, aventi una lunghezza superiore a 24 metri.

Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri a motore o a vela, a vela con motore ausiliario e motoveliero.

Categoria C
Patente per la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto
La categoria C abilita alla direzione nautica, ovvero al compimento di tutte quelle operazioni decisionali proprie del comando di un’unità, che possono anche non comprendere le azioni manuali. A bordo però deve essere presente un’altra persona maggiorenne in grado di svolgere le funzioni manuali necessarie. Tale categoria di norma è riservata ai disabili.

Ne consegue che, se è presente un abilitato con patente C, anche un maggiorenne senza patente può condurre un’imbarcazione senza limiti dalla costa.

Categoria D
Abilitazione speciale per il comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua

Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unita’ da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validita’, nonche’ prescrizioni relative all’utilizzo di specifici adattamenti o all’avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneita’ psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione

 

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