Guida di veicoli merci green fino a 4,25 t con la patente B

È uscito il decreto attuativo che incentiva l’uso di veicoli leggeri a basse emissioni

È sotto gli occhi di tutti l’incremento dei trasporti dell’ultimo miglio, con piccoli furgoni che solcano in lungo e in largo la penisola e aumentano di numero e di frequenza ogni giorno che passa. Si tratta di un fenomeno che è una conseguenza diretta dell’incremento degli acquisti effettuati via web, tramite i numerosi siti di e-commerce, che hanno ormai normalizzato la consegna dei prodotti direttamente ai privati, al loro domicilio.

Questo fenomeno sta causando inquinamento e aumentando il traffico sulle strade, ragione per cui il Ministero ha pensato di incentivare l’uso di veicoli alimentati con combustibili alternativi permettendone la guida, entro certi limiti di massa, anche a chi ha solo la patente B.

In pratica, con la patente B – conseguita da almeno due anni – sarà possibile guidare veicoli merci non solo fino a 3,5 t, ma anche di tonnellaggio superiore, fino a 4,25 t, a patto che tali veicoli siano alimentati con combustibili alternativi quali gnc, gpl, elettrici e a idrogeno. La modifica permetterà a tutti i corrieri che adesso si spostano con i veicoli leggeri nelle città di guidare, con la stessa patente, anche veicoli leggermente più pesanti  per via della presenza della batteria o di serbatoi aggiuntivi.

Per rendere concreta questa possibilità, si è dovuto modificare il comma 3 dell’art. 116 del codice della strada, cosa che è stata fatta ad agosto dell’anno scorso, e si è dovuto aspettare un apposito decreto attuativo che contenesse la nuova disciplina tecnica.

Il decreto in questione è arrivato, ed è il Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19/1/2023.

La norma stabilisce, nel dettaglio, la Disciplina tecnica in materia di modalità di annotazione nella carta di circolazione o nel documento unico di circolazione e di proprietà di veicoli di categoria N2 del valore della massa supplementare per la propulsione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi e della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 116, comma 3, lettera f), n. 2, del codice della strada.

Stabilisce, in altre parole, come si devono modificare i documenti unici di circolazione e proprietà (DUC)  e le carte di circolazione per essere in regola con la normativa:

  • nei DUC, in sede di immatricolazione, la compatibilità della massa supplementare dovrà essere valorizzata attraverso la seguente dicitura: “massa complessiva a pieno carico al netto della massa supplementare da propulsione alternativa ≤ 3.500 kg”.
  • nelle carte di circolazione, è data la possibilità al costruttore di richiedere un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, a seguito del quale l’intestatario del veicolo potrà ricevere un tagliando per l’aggiornamento del documento di circolazione recante la seguente dicitura: “peso suppl. combust. dir 96/53/CE=….kg.” e, dove ricorre il caso: “massa complessiva a pieno carico al netto della massa supplementare da propulsione alternativa ≤ 3.500 kg“.

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